ACCESSO CIVICO
Diritto di accesso ad atti, dati e documenti
Il diritto a conoscere atti, documenti o dati formati o detenuti dal Consorzio può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito web del Consorzio o, quando questi non sono pubblicati, con la richiesta di accesso così come previsto dalle vigenti norme, quali:
- il decreto legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (decreto trasparenza), e
- la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”.
L’accesso agli atti e documenti può essere richiesto al Consorzio con modalità diverse a seconda della tipologia di atto, documento o dato richiesto e delle prerogative del soggetto richiedente:
- Accesso civico semplice (decreto legislativo 33/2013 articolo 5 comma 1)
- Accesso civico generalizzato (decreto legislativo 33/2013 articolo 5 comma 2)
- Accesso documentale (capo V legge 241/1990, legge regionale 40/2009)
Modalità di trasmissione richieste di accesso documentale e civico generalizzato
La richiesta di accesso, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli, può essere inviata tramite una delle seguenti modalità telematiche, previste dal decreto legislativo 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” invio tramite pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo istituzionale del Consorzio Metis trasparenza_anticorruzione@consorziometis.it.
La richiesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata e nel campo “oggetto” della comunicazione deve essere specificato la tipologia di accesso richiesto.
Registro delle richieste di accesso civico generalizzato e semplice
- visualizza il Registro richieste di accesso civico “generalizzato” aggiornato al 31 dicembre 2023
- visualizza il Registro richieste di accesso civico “semplice” aggiornato al 31 dicembre 2023