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Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 2)

L’accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all’ Amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti detenuti dall’amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all’informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza.

Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Limiti ed esclusioni (decreto legislativo 33/2013 art. 5 bis): l’accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto:

  • alla tutela di interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, indagini su reati e loro perseguimento, svolgimento attività ispettive),
     
  • alla tutela di interessi privati (protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche quali ad esempio la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e segreti commerciali).

L’Autorità nazionale anticorruzione con la deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013“.

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione  all’indirizzo mail trasparenza_anticorruzione@consorziometis.it allegando il modulo Richiesta di accesso civico generalizzato

La richiesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata.

Richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 7)

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine stabilito, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l’accesso è stato negato o differito a protezione dei dati personali di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

La richiesta di riesame deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza all’indirizzo mail trasparenza_anticorruzione@consorziometis.it compilando il modulo Modulo per richiesta di riesame


Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso

Contro la decisione dell’Amministrazione o avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (art. 116 D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”). Il richiedente può altresì presentare  ricorso al Difensore civico regionale e notificarne copia all’Amministrazione.