Scroll Top
Accesso civico documentale

Accesso  documentale (capo V legge 241/1990, legge regionale 40/2009)


Le disposizioni del capo V della legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Il soggetto, nella richiesta all’amministrazione di visionare o ricevere copia di documenti amministrativi, deve dimostrare, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lettera b) della legge 241/1990, di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

La richiesta di riesame deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza  all’indirizzo mail trasparenza_anticorruzione@consorziometis.it compilando il modulo Modulo per accesso documentale

Ricorso contro il diniego alla richiesta di accesso

Contro la decisione dell’Amministrazione di non consentire l’accesso il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 decreto legislativo 104/2010 “Codice del processo amministrativo”).

Il richiedente può altresì presentare  ricorso al Difensore civico regionale e notificarne copia all’Amministrazione.