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Accesso civico semplice

Accesso civico semplice (decreto legislativo 33/2013 art. 5 comma 1)

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per il quale è previsto l’obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, gli interessati possono esercitare il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013. Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti. Il Consorzio, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o,  in alternativa, può comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti sono già pubblicati, il Consorzio provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, non deve essere motivata.

La richiesta di accesso civico semplice deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e all’indirizzo mail trasparenza_anticorruzione@consorziometis.it  allegando il modulo Richiesta di accesso civico semplice.

La richiesta deve arrivare da un indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.